Il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro”


Lo scorso 6 aprile 2021, ad esito di un nuovo confronto tra Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministro della Salute e Parti sociali, in continuità con quanto disposto all’art. 1, comma 1, n. 9 del DPCM 11 marzo 2020, è stato sottoscritto il nuovo Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, che aggiorna e sostituisce il Protocollo condiviso siglato il 14 marzo 2020 e, successivamente, integrato il 24 aprile 2020. L’aggiornamento si è reso necessario per recepire nel documento le novità normative e l’evoluzione delle conoscenze scientifiche maturate nel corso dell’ultimo anno, al fine di attualizzare le regole di sicurezza e prevenzione, integrando quelle non più adeguate a seguito della maggiore conoscenza del virus SARS-CoV-2 e della sua diffusione.

Il Protocollo è divenuto efficace a partire dal 21 maggio scorso, a seguito del recepimento dello stesso all’interno dell’Ordinanza del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in cui si è previsto che ogni attività produttiva e commerciale debba rispettare quanto previsto dal “nuovo” Protocollo. Le aziende sono ora dunque tenute a procedere ad un aggiornamento del proprio protocollo anti-covid, al fine di integrarlo con le modifiche apportate nella versione del 6 aprile 2021.

L’impostazione e la struttura del “nuovo” Protocollo sono identiche rispetto al testo del Protocollo del 2020. Inoltre, il Protocollo ha mantenuto natura autonoma rispetto alla materia della sicurezza sul lavoro ed è, pertanto, privo di rinvii e riferimenti ai documenti di valutazione dei rischi, nonostante le ripetute richieste in tal senso da parte dei Ministeri. Il Protocollo si propone quindi come un documento operativo che prescinde dalla valutazione del rischio biologico generico del possibile contagio da virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e dispone, invece, una serie di misure di natura preventiva e precauzionale.

Di seguito si riportano in una tabella di sintesi i principali elementi di novità del Protocollo del 6 aprile 2021 rispetto al testo del 24 aprile 2020.

Premessa Sono stati aggiornati:
– i riferimenti ai provvedimenti (norme di rango primario) che rappresentano il contesto normativo del Protocollo. In particolare, è stato sostituito il riferimento al DPCM 10 aprile 2020 con il rinvio al DPCM 2 marzo 2021;
– in ragione della maggiore aggressività e diffusività delle varianti, la specificazione dell’obbligo del mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, nonché dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi condivisi.
In continuità rispetto alla versione del 2020 è confermato che:
– la mancata attuazione del Protocollo determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
– il ricorso al lavoro agile o da remoto costituisce lo strumento precauzionale prioritario di distanziamento.
1) Informazione Nessuna variazione significativa rispetto al testo del 2020. Si specifica che il riferimento all’uso della mascherina chirurgica ricorrente nel Protocollo fa salva l’ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia.
2) Modalità di ingresso in azienda Sono stati modificati i riferimenti normativi sopravvenuti dopo il 24 aprile 2020 in luogo del D.L. 6/2020 (oggi abrogato) e, in particolare: – art. 14, comma 1 del D.L. 18/2020 (che richiama l’art. 1, comma 1, lett. d) del D.L. 19/2020) relativo alla misura della quarantena precauzionale (prevista per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che entrano nel territorio nazionale da aree ubicate al di fuori del territorio italiano);
– art. 26 del D.L. 18/2020, sui lavoratori c.d. fragili; circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 sulle modalità di rientro in azienda dei lavoratori con pregressa infezione da Covid-19: nello specifico la menzionata circolare dispone che (i) i positivi asintomatici possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla rilevazione della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test); (ii) i positivi sintomatici possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). In aggiunta, il Protocollo regola espressamente le condizioni per il rientro in azienda del caso positivo a lungo termine, stabilendo che i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno sono riammessi al lavoro solo dopo l’esito negativo del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
Infine, il Protocollo rinvia a protocolli di settore per le attività produttive di cui all’Allegato IX (tra cui rientrano, inter alia, ristorazione, attività turistiche, mercati, palestre, piscine, musei e discoteche) al DPCM vigente (attualmente 2 marzo 2021).
3) Modalità di accesso dei fornitori esterniNessuna variazione significativa rispetto al testo del 2020. Si precisa che la sicurezza dei lavoratori è assicurata mettendo in atto tutte le misure previste per il contenimento del rischio di contagio (distanziamento, uso della mascherina chirurgica, etc.).
4) Pulizia e sanificazione in aziendaIl testo è stato aggiornato mediante il richiamo alla circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020, relativa alle modalità di pulizia e sanificazione, razionalizzando le stesse senza renderle più onerose di quanto effettivamente necessario e sufficiente a eliminare le fonti di contagio.
5) Precauzioni igieniche personali Non è stata apportata alcuna variazione significativa rispetto al testo del 2020, fatta salva la specificazione che i detergenti per mani messi a disposizione dei lavoratori devono essere idonei e sufficienti.
6) Dispositivi di Protezione Individuale Si tratta di uno dei paragrafi oggetto delle principali modifiche apportate in sede di aggiornamento del 6 aprile 2021. Il “nuovo” Protocollo, infatti:
– invita ad un uso “razionale” dei dispositivi (anche qui, per evitare un impiego non corretto);
– attribuisce espressamente la qualifica di DPI alle mascherine chirurgiche ai fini della legislazione in materia di salute e sicurezza (confermando quanto disposto dall’art. 16 del D.L. 18/2020);
– supera sia il riferimento al distanziamento di un metro sia il riferimento agli spazi comuni;
– si conferma che l’uso della mascherina è previsto in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, siano essi al chiuso o all’aperto, con un innalzamento dei livelli di tutela, in considerazione non solo dell’esplicita previsione del DPCM in vigore, ma anche dall’incremento di contagiosità del virus nelle sue varianti;
– ribadisce che l’uso dei DPI non è necessario nel soli casi di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021.
7) Gestione degli spazi comuniNessuna variazione significativa rispetto al testo del 2020. L’accesso agli spazi aziendali comuni (mense, spogliatoi, aree ristoro) rimane contingentato, deve essere garantita una ventilazione continua dei locali e deve essere mantenuta la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone che li occupano.
8) Organizzazione aziendale Il paragrafo è stato modificato rispetto alla versione del 2020 in due aspetti di particolare rilievo:
– per quanto riguarda il lavoro agile, ne viene riaffermata espressamente la valenza di “utile e modulabile strumento di prevenzione”;
– quanto alla regolamentazione delle trasferte, mentre il Protocollo del 14 marzo 2020 prevedeva espressamente ed in modo inequivoco la sospensione/annullamento di tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate, il “nuovo” Protocollo, superando nettamente questo divieto, prevede che “in merito alle trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione”.
9) Gestione entrata e uscita dei dipendenti Non è stata apportata alcuna revisione in proposito, confermando che devono essere favoriti gli orari scaglionati di ingresso/uscita.
10) Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazioneUn altro significativo elemento di novità rispetto al 2020 è rappresentato dalla formazione in azienda. Uniformando la previsione del Protocollo a quella del DPCM in vigore, che contiene aperture sulla formazione, il nuovo testo del Protocollo stabilisce che siano sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente. Al riguardo, ai sensi dell’art. 25, comma 7, del DPCM 2 marzo 2021, è consentita la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni. I corsi di formazione ammessi in presenza devono riguardare la materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL. È comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.
È confermato il divieto di riunioni in presenza, derogabile in presenza di situazioni di necessità ed urgenza e rispettando le consuete disposizioni su distanziamento e mascherina.
11) Gestione di una persona sintomatica in azienda Nessuna variazione significativa da segnalare rispetto alla versione del 2020.
12) Sorveglianza sanitaria Le disposizioni sulla sorveglianza sanitaria sono state integrate per aggiornarle rispetto alle conoscenze scientifiche attualmente disponibili. In particolare, oltre ad inquadrare meglio il ruolo della sorveglianza sanitaria, si richiama il ruolo del medico competente nella tutela dei lavoratori fragili (con richiamo espresso alla circolare del 4 settembre 2020) e nella proposta di adozione di strategie di testing/screening (anche tenendo conto della circolare n. 705 dell’8 gennaio 2021). Per il concetto di contatto stretto, si fa espresso riferimento alla circolare del Ministero della Salute del 29 maggio 2020 e si richiama l’esigenza che la relativa identificazione avvenga tenendo conto delle misure di prevenzione e protezione individuate ed effettivamente attuate in azienda (es. mascherine e distanziamento). La modifica più rilevante riguarda, tuttavia, la specifica previsione in tema di riammissione al lavoro dei lavoratori positivi e ospedalizzati: il “nuovo” Protocollo, infatti, prevede espressamente che il loro rientro possa essere consentito solo a seguito di una visita da parte del medico competente finalizzata a verificare l’idoneità del lavoratore alla mansione, nonché a valutare profili specifici di rischiosità indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia[1].
13) Aggiornamento del Protocollo di regolazione Nessuna variazione significativa rispetto al testo del 2020.


[1] Si segnala che se, da un lato, la previsione del “nuovo” Protocollo sembra sollevare l’azienda da un onere di accertamento dell’idoneità alla mansione nelle ipotesi presumibilmente “minori” (asintomatici, assenza di gravità, assenza di ricovero ospedaliero), dall’altro introduce questioni afferenti alla privacy (in quanto il datore di lavoro non dovrebbe sapere se la persona è stata ospedalizzata).


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